Art. 1.

      1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Sono nulle le candidature alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di candidati che risultano legati da vincoli di parentela, in linea retta o collaterale, o di affinità, se presentate all'interno della medesima lista o della medesima coalizione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche qualora i candidati si presentino l'uno alla Camera dei deputati e l'altro al Senato della Repubblica».